Regolamento›Capo VII
Art. 33
45 / 69Esami.
In vigore dal 16 mar 1927
I programmi degli esami sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno. Gli esami constano di prove pratiche e di prove orali.
Il candidato dovrà dimostrare una sufficiente conoscenza e padronanza: - delle modalità relative alla manipolazione dei gas tossici per il cui impiego chiede la patente di abilitazione; - delle modalità relative alla utilizzazione dei gas tossici medesimi; - delle norme cautelative necessarie, con speciale riguardo all'impiego di maschere e di altri mezzi protettivi.
Esso dovrà altresì dimostrare di conoscere il presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-33