RegolamentoCapo VII

Art. 30

Ammissione agli esami.

In vigore dal 16 mar 1927
I Prefetti che hanno ricevuto le domande di cui all', dopo averne preliminarmente riscontrato la regolarità e il concorso delle condizioni d'idoneità fisica, psichica e morale indicate nello stesso , ne curano la sollecita trasmissione al Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione si trova la sede stabilita per gli esami, a mente del successivo , ed al quale è demandata l'ammissione dei richiedenti agli esami.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-30

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