RegolamentoCapo VII

Art. 26

Patente di abilitazione - Modo di ottenerla.

In vigore dal 16 mar 1927
L'abilitazione alla esecuzione delle operazioni relative all'impiego dei gas tossici, di cui all', lettera c), deve constare da apposita patente il cui rilascio viene fatto in base a presentazione di certificato di idoneità, conseguito secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-26

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