Regolamento›Capo IV
Art. 22
Revoca e sospensione della autorizzazione.
In vigore dal 16 mar 1927
Si procede alla revoca della autorizzazione:
a) quando sia intervenuta condanna penale per contravvenzione alle prescrizioni prevedute dall' del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato col R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, o, in generale, quando la condanna penale disponga la sospensione dall'esercizio della professione;
b) quando sia intervenuta condanna penale per uno dei casi indicati all';
c) quando la condotta del titolare dell'autorizzazione risulti non più incensurata.
Alla revoca provvede l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, in seguito a segnalazione delle cancellerie giudiziarie.
Si procede alla sospensione della autorizzazione:
a) per motivi di sicurezza pubblica;
b) quando sia stato ordinato il rinvio a giudizio per contravvenzione alle prescrizioni del presente regolamento, ovvero per i delitti preveduti negli articoli 371 e 375 del Codice penale;
c) ogni qual volta siano state constatate irregolarità nell'uso della autorizzazione, o violazione delle prescrizioni contenute nella autorizzazione stessa o nel presente regolamento.
Alla sospensione provvede il Prefetto, che ne dà notizia immediata al Ministero dell'interno.
La sospensione dell'autorizzazione può essere revocata quando sia cessata la causa che ebbe a determinarla.
La revoca e la sospensione sono notificate e pubblicate con le stesse modalità con le quali sono notificati e pubblicati i decreti di autorizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-22