RegolamentoCapo IV

Art. 22

Revoca e sospensione della autorizzazione.

In vigore dal 16 mar 1927
Si procede alla revoca della autorizzazione: a) quando sia intervenuta condanna penale per contravvenzione alle prescrizioni prevedute dall' del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato col R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, o, in generale, quando la condanna penale disponga la sospensione dall'esercizio della professione; b) quando sia intervenuta condanna penale per uno dei casi indicati all'; c) quando la condotta del titolare dell'autorizzazione risulti non più incensurata. Alla revoca provvede l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, in seguito a segnalazione delle cancellerie giudiziarie. Si procede alla sospensione della autorizzazione: a) per motivi di sicurezza pubblica; b) quando sia stato ordinato il rinvio a giudizio per contravvenzione alle prescrizioni del presente regolamento, ovvero per i delitti preveduti negli articoli 371 e 375 del Codice penale; c) ogni qual volta siano state constatate irregolarità nell'uso della autorizzazione, o violazione delle prescrizioni contenute nella autorizzazione stessa o nel presente regolamento. Alla sospensione provvede il Prefetto, che ne dà notizia immediata al Ministero dell'interno. La sospensione dell'autorizzazione può essere revocata quando sia cessata la causa che ebbe a determinarla. La revoca e la sospensione sono notificate e pubblicate con le stesse modalità con le quali sono notificati e pubblicati i decreti di autorizzazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-22

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