Regolamento›Capo II
Art. 57
Registri di vendita. Accertamenti della autorità di pubblica sicurezza.
In vigore dal 16 mar 1927
I titolari della autorizzazione, di cui agli , a custodire e conservare in magazzini o depositi gas tossici, hanno l'obbligo di annotare in apposito registro la qualità e la quantità che di ciascuno dei gas tossici, per i quali hanno ottenuto la autorizzazione, essi giornalmente immettono o estraggono dai magazzini o depositi, a qualsiasi scopo.
Il registro sarà preventivamente numerato e firmato, in ciascun foglio, dall'autorità di pubblica sicurezza, la quale dichiarerà, pure, nell'ultima pagina, il numero dei fogli di cui è composto.
Detti registri saranno sempre a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza. Questa potrà visitare i magazzini e i depositi per accertare, occorrendo anche a mezzo di periti, la permanente osservanza delle indicazioni e condizioni tecniche prescritte nel decreto di autorizzazione ed i quantitativi di gas tossici consentiti per ciascun deposito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-57