RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 62

Deroghe a favore degli stabilimenti industriali.

In vigore dal 16 mar 1927
L'utilizzazione dei gas tossici non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento quando avvenga in stabilimenti industriali od officine a scopo di preparazione o trasformazione di altri prodotti o per altre lavorazioni o scopi. I laboratori annessi a stabilimenti industriali od officine di riconosciuta importanza potranno essere esonerati dal Ministero dell'interno, sentito quello della economia nazionale, dall'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione, di cui all', per studi, esperienze e dimostrazioni, nel solo caso in cui queste si compiano nella sede del laboratorio stesso, sotto la diretta responsabilità del direttore del laboratorio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-62

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