Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 61
Deroghe a favore delle pubbliche amministrazioni civili e militari.
In vigore dal 16 mar 1927
Gli istituti e laboratori scientifici o sperimentali dipendenti dallo Stato, da Provincie o Comuni, che intendano o debbano compiere studi, esperienze o dimostrazioni con gas tossici, devono ottenerne preventiva autorizzazione dal Ministero dell'interno nel solo caso in cui tali studi, esperienze o dimostrazioni si compiano fuori dalla sede dell'istituto o laboratorio. La richiesta della autorizzazione è fatta dal direttore responsabile dell'istituto o laboratorio, a mezzo del Prefetto competente.
Le Amministrazioni dipendenti dallo Stato, che per proprio istituto e per propri bisogni provvedono direttamente all'impiego di gas tossici con personale proprio, devono accertarsi, a mezzo dei rispettivi funzionari e comandi, della idoneità del personale medesimo alla esecuzione delle operazioni concernenti l'impiego dei gas tossici stessi.
Il certificato relativo alla idoneità di detto personale abilita quest'ultimo soltanto alla esecuzione delle operazioni, che si compiono sotto la direzione e responsabilità delle singole amministrazioni interessate, e nei limiti indicati nel secondo comma del presente articolo.
Per qualsiasi altra deroga alla applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, le pubbliche Amministrazioni, di cui al secondo comma del presente articolo, devono procurarsi una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno, che provvede sentito il parere della Commissione tecnica permanente indicata all', alla quale viene aggregato, caso per caso, un funzionario dell'Amministrazione interessata alla deroga e da questa designato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-61