Regolamento›Capo III
Art. 60
Navi che trasportano gas tossici.
In vigore dal 16 mar 1927
I capitani delle navi mercantili in arrivo che hanno carico, anche parziale, di gas tossici, e quelli delle navi mercantili che devono ricevere carico, anche parziale, di gas tossici sono tenuti a darne rispettivamente avviso alla competente autorità portuale, i primi, subito dopo la entrata nel porto, e i secondi, almeno ventiquattro ore prima di ricevere il carico.
Restano ferme in ogni caso le norme in vigore relativamente all'imbarco, sbarco e trasporto di merci pericolose per via di mare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-60