Regolamento›Capo II
Art. 55
Consegna e vendita di gas tossici.
In vigore dal 16 mar 1927
I gas tossici risultanti dall'allegato di cui all', e per la cui custodia e conservazione è prescritta la autorizzazione secondo il disposto dell', non possono essere rimessi o consegnati che: o alle pubbliche autorità; - o a persone a loro volta autorizzate a custodirli e conservarli o trasportarli - o, finalmente, a persone munite di certificato della autorità locale di pubblica sicurezza, che autorizza a fare l'acquisto e determina la quantità che può essere acquistata.
In questo caso, all'atto della consegna o della vendita, il fabbricante o il venditore devono iscrivere nel certificato la qualità e quantità delle sostanze consegnate o vendute, e sottoscrivere la dichiarazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-55