Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 50
Tempo nel quale è consentita l'utilizzazione del gas tossico.
In vigore dal 16 mar 1927
L'utilizzazione dei gas tossici in aperta campagna è consentita anche dal tramonto all'alba.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-50