RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 46

Obblighi del titolare della licenza e del direttore tecnico.

In vigore dal 16 mar 1927
È fatto obbligo al titolare della licenza, di cui all', e al direttore tecnico, di cui agli , sotto la loro personale e diretta responsabilità; a) di impedire alle persone estranee all'utilizzazione del gas tossico di entrare nei locali sottoposti all'azione del gas stesso o di sostare nella zona dichiarata pericolosa, per tutto il tempo durante il quale vi permane il pericolo; b) di vigilare che nei locali adiacenti o comunque prossimi a quelli nei quali viene utilizzato il gas tossico, o per i quali non sia stata ritenuta necessaria la evacuazione, non sorgano, durante detta utilizzazione, pericoli dipendenti dal gas tossico, e di attuare prontamente, nel caso, le misure cautelative occorrenti; c) di tenere debitamente custodite le sostanze occorrenti per la produzione del gas tossico, e, se si tratta di gas compressi o liquefatti o di liquidi, di tenere debitamente custoditi i relativi recipienti; d) di rendere innocui i residui dei prodotti impiegati per la produzione del gas tossico, prima ancora che si effettui la rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il gas stesso. Resta comunque vietata la immissione di detti residui nelle fogne domestiche e in quelle cittadine, nei cunicoli, nei corsi d'acqua, o negli specchi d'acqua, se si tratta di operazioni nell'ambito portuale, prima che essi siano stati resi innocui; e) di curare che il proprio personale abilitato, adibito alla esecuzione delle operazioni inerenti all'impiego del gas tossico: - usi nelle manipolazioni del gas tossico le cautele necessarie; - sia diffidato: - ad entrare nei locali nei quali viene utilizzato il gas tossico se non per gruppi di due persone; - a tenersi costantemente munito, durante tutta l'utilizzazione del gas tossico, di apparecchio individuale, di riconosciuta efficacia e pronto per l'uso, per la protezione contro l'azione tossica del gas; - a non rimanere nei locali di cui sopra, che il tempo strettamente necessario. Spetta in modo particolare al direttore tecnico: f) di non consentire la rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il gas tossico e degli altri per i quali fu ritenuta necessaria l'evacuazione, se non quando sia cessata ogni possibilità di danno per le persone. Il consenso deve risultare da una sua formale dichiarazione scritta, da trattenersi dall'Autorità che ha rilasciato la licenza; g) di tenere nota, nel «foglio delle operazioni», delle varie operazioni effettuate durante l'utilizzazione del gas tossico e di restituire, ad operazioni ultimate, detto foglio all'Autorità di cui alla lettera f) precedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-46

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