RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 42

Rilascio della licenza per utilizzare gas tossici in luogo abitato, o nell'ambito dei porti, o sulle navi.

In vigore dal 16 mar 1927
L'autorità competente a norma degli , ricevuta la domanda, e salvi gli eventuali accertamenti, anche di carattere sanitario, cui ritenesse procedere, concede la licenza per l'utilizzazione del gas tossico e per gli scopi di cui è fatta richiesta. La licenza vincola colui al quale è rilasciata, alla osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle altre maggiori che, caso per caso, l'autorità predetta prescriva ai fini sia della tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, sia del sicuro raggiungimento degli scopi per i quali l'utilizzazione del gas viene richiesta, sia, in quanto occorra, della sanità pubblica. Non si fa luogo a rilascio della licenza quando la competente autorità, in considerazione della ubicazione o della destinazione dei locali per i quali viene richiesta l'utilizzazione del gas tossico, o per altri motivi, a suo giudizio insindacabile, ritenga non possano essere efficacemente salvaguardate la sicurezza ed incolumità pubblica o la sanità pubblica, ovvero non possa essere raggiunto lo scopo per il quale detta utilizzazione viene richiesta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-42

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