Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 41
Domanda della licenza.
In vigore dal 16 mar 1927
Ogni qualvolta il titolare dell'autorizzazione di cui all' intende utilizzare un gas tossico nell'ambito dei porti o nel demanio pubblico marittimo, ovvero a bordo di navi, ne fa domanda per iscritto alla competente capitaneria di porto, almeno quarantotto ore prima se si tratta di fabbricati, e almeno dodici ore prima se si tratta di navi, sempre che non concorrano speciali condizioni di necessità ed urgenza, riconosciute dalla capitaneria anzidetta, nel qual caso questa è autorizzata a ricevere la domanda anche prima di detti termini.
Si considerano come facenti parte del pubblico demanio marittimo i fabbricati il cui recinto si estenda anche in piccola parte entro i confini del demanio stesso.
Nel caso in cui si tratta di fabbricati la domanda è accompagnata dai documenti indicati nell', ai numeri 1, 2 e 3.
Nel caso in cui si tratti di navi, la domanda è accompagnata dai documenti di cui ai numeri 1 e 3 dello stesso , nonché da una dichiarazione del direttore tecnico menzionato all', dalla quale risulti:
- che in ciascuno dei locali della nave nei quali è richiesta la utilizzazione del gas tossico, questa può effettuarsi senza danni in confronto di terzi e che il capitano della nave è stato debitamente avvertito, rilasciandone accettazione per iscritto, delle cautele che devono essere osservate dall'equipaggio e dalle altre persone che si trovano a bordo della nave durante la utilizzazione del gas. La dichiarazione di accettazione è trattenuta dalla competente autorità di porto;
- quali sono le cautele che si intendono attuare, ivi comprese, nel caso, la neutralizzazione del gas;
- che il personale addetto alle operazioni relative all'impiego del gas tossico è stato collettivamente o individualmente assicurato, tanto per il caso di morte che per il caso di inabilità temporanea o permanente avvenuta per infortunio sul lavoro, ed è munito di apparecchi, di riconosciuta efficacia e pronti per l'uso immediato, per la protezione individuale contro l'azione tossica del gas, nonché della cassetta contenente il materiale per l'apprestamento dei soccorsi di urgenza, approvata dal Ministero dell'interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-41