Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 44
Impiego di personale non abilitato.
In vigore dal 16 mar 1927
Al titolare della licenza ad impiegare un gas tossico è consentito di avvalersi, sotto la propria responsabilità, di personale non abilitato a termini del presente regolamento, limitatamente alla esecuzione di lavori di preparazione dei locali e di quelli di riassetto dei locali stessi. È fatto espresso divieto di affidare a detto personale altri lavori comunque inerenti all'impiego del gas tossico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-44