RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 45

Condizioni per l'utilizzazione del gas tossico.

In vigore dal 16 mar 1927
L'utilizzazione del gas tossico non potrà essere iniziata dal richiedente che ne ha avuto la licenza: 1. Se i locali nei quali deve essere eseguita l'operazione, quelli immediatamente adiacenti, quelli sottostanti e quelli soprastanti, nonché gli altri per i quali ne viene fatta la prescrizione dalla competente autorità, non sono stati evacuati da colui o coloro che li occupano; e se gli utenti dei locali adiacenti a quelli nei quali viene utilizzato il gas tossico e per i quali non sia stata riconosciuta necessaria la evacuazione, non sono stati formalmente diffidati a norma dell'; 2. Se nei locali nei quali viene eseguita la operazione non siasi provveduto a chiudere, in modo che siano impedite fughe del gas tossico, le porte; le finestre; le altre aperture di qualsiasi genere; le fessure e i crepacci, nei muri e fra i muri, nei pavimenti, nelle pareti, nei solai, nelle cappe di camino; nonché lo sbocco interno delle canne di aereazione o di ventilazione, quelle per il riscaldamento ad aria, per il passaggio dei tubi da riscaldamento, dei tubi da acqua, da gas, delle condotture elettriche, e simili; 3. Se non siasi provveduto alla estinzione del fuoco nei focolai e se i robinetti delle prese di acqua o di gas non sono stati chiusi; 4. Se non sono state allontanate, dai locali nei quali viene utilizzato il gas tossico, le bevande e le sostanze alimentari di consumo immediato che non siano contenute in recipienti ben chiusi, e non siano stati rimossi i depositi di carbone in essi esistenti; 5. Se non sono stati apposti ad una conveniente distanza dai locali nei quali viene utilizzato il gas tossico e sulle porte esterne dei locali stessi, ed in ogni altro punto nel quale sia richiesto dall'Autorità competente, uno o più cartelli, fissati solidamente, recanti in caratteri tipografici maiuscoli, dell'altezza di almeno centimetri dieci, la scritta: «È proibito l'ingresso - pericolo di morte», accompagnata da simboli che rappresentino il pericolo di morte. Sarà altresì fatto uso, ove sia riconosciuto necessario, per impedire l'accesso nei locali o nella zona soggetta a pericolo, di funi, crociere di legno e simili. Il direttore tecnico menzionato agli ha l'obbligo di accertarsi che le prescrizioni del presente articolo sono state adempiute. Di tale adempimento deve essere fatta menzione nel prescritto «foglio delle operazioni».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-45

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