Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 47
Domanda della licenza.
In vigore dal 16 mar 1927
Ogni qualvolta il titolare dell'autorizzazione di cui all' intende utilizzare in aperta campagna un gas tossico, ne fa domanda per iscritto, almeno tre giorni prima, alla competente autorità di pubblica sicurezza del circondario.
Alla domanda sono uniti, oltre alla dichiarazione di cui al 1° alinea del n. 1 dell':
1° Una dichiarazione del direttore tecnico menzionato all' dalla quale risulti;
che l'impiego del gas tossico viene fatto ad una distanza conveniente da fabbricati abitati o da stalle, e simili;
che il personale addetto all'impiego del gas tossico è stato individualmente o collettivamente assicurato, tanto pel caso di morte che per il caso di invalidità temporanea o permanente avvenute per infortunio sul lavoro; ed è munito di apparecchi di riconosciuta efficacia e pronti per l'uso immediato, per la protezione individuale contro l'azione tossica del gas, nonché della cassetta contenente il materiale per l'apprestamento dei soccorsi di urgenza, approvata dal Ministero dell'interno.
Dalla stessa dichiarazione devono risultare le cautele che si propone di usare;
2° Un «foglio delle operazioni», in bianco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-47