Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 52
Obblighi del titolare della licenza.
In vigore dal 16 mar 1927
È fatto obbligo al titolare della licenza di cui all' e al direttore tecnico sotto la loro diretta responsabilità:
a) di curare che vengano apposti ad una conveniente distanza dalla località nella quale viene utilizzato il gas tossico, ed in ogni altro punto nel quale sia richiesto dalla competente autorità, uno o più cartelli fissati saldamente, recanti, in caratteri tipografici maiuscoli della altezza di almeno centimetri 10, la scritta: «È proibito l'accesso - Pericolo di morte», accompagnata da simboli che rappresentino il pericolo di morte. Se l'utilizzazione del gas tossico viene fatta di notte tempo, le strade, i sentieri e ogni altra via di accesso saranno inoltre sbarrati con crociere in legno, in funi e simili e sarà fatto uso di segnalazioni luminose per meglio delimitare la zona pericolosa e indicare la esistenza degli sbarramenti;
b) di impedire alle persone estranee all'utilizzazione del gas tossico, di sostare, per tutto il tempo durante il quale permane il pericolo, nella zona dichiarata pericolosa;
c) di vigilare che nei fabbricati prossimi alla zona dichiarata pericolosa non sorgano, durante l'utilizzazione del gas tossico, pericoli a questo inerenti e di attuare prontamente, nel caso, le misure cautelative occorrenti;
d) di tenere debitamente custoditi i recipienti nei quali sono contenuti i gas tossici sotto la forma nella quale è consentita la loro conservazione, ovvero le sostanze tossiche occorrenti per la loro produzione o sviluppo;
e) di rendere innocui i residui dei prodotti impiegati e di non lasciare abbandonati i recipienti nei quali si contengano ancora traccia di gas, sotto la forma nella quale è consentita la loro conservazione. È comunque vietata la immissione dei residui stessi nei pozzi, cisterne, abbeveratoi, corsi d'acqua e nelle immediate vicinanze di queste, nonché nelle concimaie;
f) di curare che il proprio personale abilitato, adibito alla esecuzione delle operazioni inerenti all'impiego del gas tossico:
- usi nella manipolazione del gas tossica le cautele necessarie;
- sia diffidato a tenersi costantemente munito, durante tutto l'impiego del gas tossico, di apparecchio individuale, di riconosciuta efficacia e pronto per l'uso, per la protezione contro lo stesso gas tossico;
g) di tenere nota nell'apposito «foglio delle operazioni» delle varie operazioni eseguite, consegnandolo, ad impiego ultimato, all'autorità che ha rilasciato la licenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-52