Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 53
Esercizio di impianti fissi.
In vigore dal 16 mar 1927
Quando il gas tossico viene utilizzato negli impianti fissi indicati negli , non viene richiesto, per ogni singola utilizzazione, il rilascio della licenza di cui all'.
Peraltro, i titolari dell'autorizzazione all'esercizio di detti impianti fissi devono dare preventiva comunicazione all'Autorità circondariale di pubblica sicurezza del giorno nel quale l'impianto, per il quale è stata concessa l'autorizzazione, inizia il funzionamento: dell'avvenuta comunicazione l'autorità competente rilascia ricevuta che deve essere conservata dal titolare.
È fatto, inoltre, obbligo al titolare medesimo:
a) di osservare il disposto degli (numeri 2 e 5) e 46;
b) non riconsegnare gli oggetti stati sottoposti all'azione del gas tossico se non quando sia cessata ogni possibilità di danno per le persone;
c) di annotare, in apposito registro, le varie operazioni compiute giornalmente. Detto registro deve essere esibito ad ogni richiesta della competente autorità di pubblica sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-53