RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 49

Rilascio della licenza per utilizzare gas tossici in aperta campagna.

In vigore dal 16 mar 1927
L'autorità di pubblica sicurezza competente, a norma dell', ricevuta la domanda e salvo gli eventuali accertamenti occorrenti, anche a mezzo di perito, cui ritenesse procedere, concede la licenza per l'utilizzazione del gas tossico e per gli scopi di cui è stata richiesta. Nel caso in cui la licenza sia domandata per la utilizazione di un gas tossico a scopo agricolo, deve dalla stessa autorità essere sentite il R. Osservatorio regionale di fitopatologia o il suo delegato. La licenza vincola colui al quale è rilasciata alla osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle altre maggiori che, caso per caso, l'Autorità predetta ritenga prescrivere ai fini della tutela della sicurezza e incolumità pubblica. Qualora occorrano gli accertamenti anzidetti, le spese sono a carico della parte richiedente. Non si fa luogo a rilascio della licenza quando la competente autorità, in considerazione dell'ubicazione della località nella quale dovrebbe effettuarsi l'utilizzazione del gas tossico, o per altri motivi, a suo giudizio insindacabile, ritenga non possano essere efficacemente salvaguardata la pubblica incolumità, ovvero raggiunti gli scopi agricoli richiesti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-49

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