Regolamento›Capo II
Art. 56
Certificato per acquisto di gas tossici.
In vigore dal 16 mar 1927
Il certificato di cui all'articolo precedente potrà essere rilasciato soltanto a quelle persone che provino di avere bisogno dei gas tossici nell'esercizio dalla loro professione, arte a mestiere e che diano sicura garentia di non abusarne.
Ogni persona alla quale, per effetto di tali certificati, siano stati affidati gas tossici è obbligata a custodirli e conservarli in modo che non possano cadere in altre mani; nè può venderli o cederli ad altri senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-56