Regolamento›Capo II
Art. 58
Sottrazione e distrazione di gas tossici.
In vigore dal 16 mar 1927
Qualora da una fabbrica o da un magazzino o deposito avvenga la distrazione o la sottrazione di uno dei gas tossici di cui agli articoli precedenti, il titolare della fabbrica, magazzino o deposito deve farne immediata denunzia all'autorità di pubblica sicurezza.
Nel caso di negligenza nella custodia e conservazione del gas tossico o di ritardo nella denunzia, il titolare della fabbrica, magazzino o deposito sarà punito a norma di legge, salvo ogni maggiore responsabilità di ordine penale o civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-58