RegolamentoCapo III

Art. 10

Autorità che concedono l'autorizzazione.

In vigore dal 14 ott 1955
La facoltà di concedere l'autorizzazione a custodire e conservare a qualsiasi scopo, uno o più gas tossici in magazzini o depositi è demandata al prefetto, il quale provvede con decreto, sentita la Commissione di cui all'.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-10

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