Regolamento›Capo III
Art. 10
Autorità che concedono l'autorizzazione.
In vigore dal 14 ott 1955
La facoltà di concedere l'autorizzazione a custodire e conservare a qualsiasi scopo, uno o più gas tossici in magazzini o depositi è demandata al prefetto, il quale provvede con decreto, sentita la Commissione di cui all'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-10