Regolamento›Capo III
Art. 15
Vincolo della autorizzazione alla presenza di direttori tecnici.
In vigore dal 16 mar 1927
È in facoltà del Prefetto, e rispettivamente del Ministero dell'interno, quando per la importanza del magazzino o deposito ne sia riconosciuta la necessità ai fini della sicurezza ed incolumità pubblica, di prescrivere che la direzione tecnica dei servizi inerenti alla custodia e conservazione e trasporto del gas tossico, per il quale è fatta domanda di autorizzazione, giusta l', sia affidata ad un dottore in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale ovvero a un laureato in ingegneria chimica.
In tal caso, il richiedente deve presentare al Prefetto, e rispettivamente al Ministero, apposita dichiarazione del direttore tecnico, debitamente legalizzata, controfirmata per accettazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-15