Regolamento›Capo III
Art. 16
Magazzini e depositi annessi a stabilimenti industriali.
In vigore dal 16 mar 1927
Quando si tratta di magazzini o depositi annessi a stabilimenti industriali od officine per le esclusive necessità delle loro lavorazioni, i provvedimenti di cui agli vengono adottati sentiti, rispettivamente, dal Prefetto o dal Ministero dell'interno, il competente ispettorato dell'industria e lavoro ovvero il Ministero dell'economia nazionale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-16