RegolamentoCapo III

Art. 12

Decreto Prefettizio di autorizzazione a custodire e conservare gas tossici in magazzini o depositi.

In vigore dal 14 ott 1955
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 1955, N. 854. Il decreto Prefettizio di autorizzazione a custodire e conservare gas tossici, indica: a) la data della domanda; b) il cognome, nome, paternità e domicilio della persona autorizzata; c) il nome scientifico e commerciale e la composizione e la formula chimica del gas o dei gas, se si tratta di miscela; d) la ubicazione del o dei magazzini o depositi; e) le quantità massime di gas consentite per ciascun magazzino o deposito; f) le condizioni alle quali è subordinata la autorizzazione, con speciale riguardo alle cautele che devono essere osservate. Del decreto viene, dal Prefetto, data comunicazione al Ministero dell'interno ai fini dell'.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-12

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