Regolamento›Capo III
Art. 12
Decreto Prefettizio di autorizzazione a custodire e conservare gas tossici in magazzini o depositi.
In vigore dal 14 ott 1955
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 1955, N. 854.
Il decreto Prefettizio di autorizzazione a custodire e conservare gas tossici, indica:
a) la data della domanda;
b) il cognome, nome, paternità e domicilio della persona autorizzata;
c) il nome scientifico e commerciale e la composizione e la formula chimica del gas o dei gas, se si tratta di miscela;
d) la ubicazione del o dei magazzini o depositi;
e) le quantità massime di gas consentite per ciascun magazzino o deposito;
f) le condizioni alle quali è subordinata la autorizzazione, con speciale riguardo alle cautele che devono essere osservate.
Del decreto viene, dal Prefetto, data comunicazione al Ministero dell'interno ai fini dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-12