Regolamento›Capo III
Art. 14
Decreto Ministeriale di autorizzazione a custodire e conservare gas tossici in magazzini o depositi.
In vigore dal 16 mar 1927
Il Ministero dell'interno, sentita la Commissione tecnica permanente, di cui all', provvede sulla domanda con decreto da notificarsi al richiedente in via amministrativa dal Podestà, a mezzo del messo comunale.
Il decreto di autorizzazione contiene le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-14