RegolamentoCapo VII

Art. 29

Casi di indegnità.

In vigore dal 16 mar 1927
Non possono ottenere il certificato d'idoneità: 1° Coloro che sono sottoposti all'ammonizione o alla vigilanza speciale della autorità di pubblica sicurezza; 2° Coloro che sono stati condannati per ubbriachezza o per le contravvenzioni prevedute nell'art. 483 del Codice penale; 3° Coloro che hanno riportato condanna per i delitti preveduti nel Codice penale, Libro Secondo, ai Titoli primo; secondo; terzo (Capo VII, Capo VIII e, Capo IX, articolo 201); settimo; ottavo; nono e decimo; 4° Coloro che sono stati assolti per insufficienza di prove da imputazioni per uno dei delitti indicati nel precedente numero 3°; 5° Coloro che si siano resi recidivi per contravvenzioni agli articoli 460 a 469, 473 e 474 del Codice penale: 6° Coloro che non possono provare la loro buona condotta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-29

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