Regolamento›Capo VII
Art. 29
Casi di indegnità.
In vigore dal 16 mar 1927
Non possono ottenere il certificato d'idoneità:
1° Coloro che sono sottoposti all'ammonizione o alla vigilanza speciale della autorità di pubblica sicurezza;
2° Coloro che sono stati condannati per ubbriachezza o per le contravvenzioni prevedute nell'art. 483 del Codice penale;
3° Coloro che hanno riportato condanna per i delitti preveduti nel Codice penale, Libro Secondo, ai Titoli primo; secondo; terzo (Capo VII, Capo VIII e, Capo IX, articolo 201); settimo; ottavo; nono e decimo;
4° Coloro che sono stati assolti per insufficienza di prove da imputazioni per uno dei delitti indicati nel precedente numero 3°;
5° Coloro che si siano resi recidivi per contravvenzioni agli articoli 460 a 469, 473 e 474 del Codice penale:
6° Coloro che non possono provare la loro buona condotta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-29