Regolamento›Capo VII
Art. 34
Rilascio del certificato di idoneità e della patente di abilitazione - Matricola delle patenti.
In vigore dal 16 mar 1927
Il Presidente della commissione esaminatrice, in seguito all'esito favorevole dell'esame, emette il certificato di idoneità, e lo comunica al Prefetto nella cui circoscrizione si trova la sede di esame, ai fini del rilascio della patente di abilitazione.
Presso ogni Prefettura, nella cui circoscrizione si trova la sede di esami, è tenuta una matricola delle persone da essa abilitate alle operazioni concernenti l'impiego dei gas tossici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-34