Art. 21 · Registro dei titolari dell'autorizzazione e dei direttori tecnici.
RegolamentoCapo IV

Art. 21

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Registro dei titolari dell'autorizzazione e dei direttori tecnici.

In vigore dal 16 mar 1927
Presso il Ministero dell'interno è tenuto un registro dei titolari delle autorizzazioni a utilizzare, ovvero a custodire e conservare in magazzini o depositi, gas tossici, rilasciate à sensi degli , nonché dei rispettivi direttori tecnici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-21