RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 3

Definizione dell'impiego di gas tossico.

In vigore dal 16 mar 1927
Per impiego di gas tossici, ai fini del citato del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si intendono cosi la loro utilizzazione a qualsiasi scopo, salve le eccezioni di cui al Titolo III, cap. I, come la loro custodia e conservazione a qualsiasi scopo in magazzini o depositi, comunque costituiti, ed il loro trasporto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-3

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