RegolamentoCapo IV

Art. 104

In vigore dal 3 giu 1924
Le convenzioni e i contratti, sui quali siasi pronunciato il consiglio di Stato, ai sensi dell', n. 5 del testo unico di legge sul consiglio medesimo, modificato con l' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840, e che debbano essere approvati per legge, sono presentati al Parlamento ai termini dell' della legge, di concerto col ministro delle finanze. Quelli, di tali convenzioni e contratti, per i quali non occorra l'approvazione per legge, non possono essere approvati e resi esecutivi, ove manchino le corrispondenti disponibilità sui fondi inscritti in bilancio, se non siano previamente autorizzati gli stanziamenti necessari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-104

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo