Regolamento›Capo IV
Art. 99
In vigore dal 3 giu 1924
I contratti stipulati nella forma prescritta dagli articoli precedenti hanno forza di titolo autentico per ogni effetto di legge e vanno perciò soggetti ad ogni formalità fiscale voluta dalle leggi generali per gli atti pubblici.
Ad essi sono allegati i necessari documenti.
Degli atti amministrativi approvati con decreti Reali o ministeriali e contenenti norme di carattere regolamentare o capitoli generali d'oneri basta fare menzione, senza che sia d'uopo di allegarli.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-99