Regolamento›Capo IV
Art. 101
In vigore dal 3 giu 1924
I contratti a trattativa privata formati a termini dell' della legge sono stipulati, nell'interesse dell'amministrazione, dai funzionari indicati negli del presente regolamento.
Per quelli risultanti da corrispondenza, secondo l'uso del commercio, le lettere dell'amministrazione debbono essere firmate da un funzionario delegato ai sensi dei suddetti articoli.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-101