RegolamentoCapo IV

Art. 105

In vigore dal 3 giu 1924
La facoltà di cui all'ultimo comma dell' della legge è conferita mediante decreto ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, quando il presunto importo degli oggetti da vendere superi le lire ventimila. La facoltà stessa può essere data preventivamente con efficacia continuativa, dopo sentito il parere del consiglio di Stato e con decreto registrato alla Corte dei conti, per tutti quei contratti pei quali concorrano costantemente e periodicamente le circostanze che danno luogo alla eccezione stabilita nel comma stesso.
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Art. 105 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo