RegolamentoCapo IV

Art. 106

In vigore dal 3 giu 1924
Pei contratti che non sono stipulati nei ministeri, l'autorità delegata ne trasmette copia autentica al ministero competente, unendovi i relativi documenti.
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Art. 106 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo