Regolamento›Capo IV
Art. 106
In vigore dal 3 giu 1924
Pei contratti che non sono stipulati nei ministeri, l'autorità delegata ne trasmette copia autentica al ministero competente, unendovi i relativi documenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-106