RegolamentoCapo IV

Art. 110

In vigore dal 3 giu 1924
Il decreto di approvazione dei contratti deve contenere le seguenti indicazioni: 1° la data del contratto; 2° il cognome e il nome del contraente o la ditta; 3° la fornitura, il trasporto, il lavoro da farsi, la cosa da locarsi o da cedersi, ed ogni altro oggetto del contratto; 4° la somma intiera, che importa il contratto stipulato; 5° il capitolo del bilancio al quale deve imputarsi l'entrata o la spesa derivante dal contratto.
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Art. 110 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo