Regolamento›Capo IV
Art. 114
In vigore dal 3 giu 1924
Quando nel capitolato di oneri o nello schema del contratto sia stabilito un termine per l'approvazione, il contraente ha diritto di essere liberato da ogni suo impegno, ove entro il termine stesso non venga emesso il decreto di approvazione.
All'uopo egli deve notificare all'amministrazione appaltante la sua volontà di sciogliersi dall'impegno mediante dichiarazione che però rimane priva di effetti, se prima che pervenga all'amministrazione, il decreto di approvazione sia stato già emesso.
Il contraente dichiaratosi sciolto dall'impegno assunto non può pretendere compenso di sorta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-114