RegolamentoCapo IV

Art. 117

In vigore dal 3 giu 1924
Allorchè i contratti sono stati approvati e, ove prescritto, registrati alla Corte dei conti, l'amministrazione provvede alla loro esecuzione.
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Art. 117 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo