RegolamentoCapo IV

Art. 117

In vigore dal 3 giu 1924
Allorchè i contratti sono stati approvati e, ove prescritto, registrati alla Corte dei conti, l'amministrazione provvede alla loro esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-117

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo