RegolamentoCapo V

Art. 122

In vigore dal 3 giu 1924
Le collaudazioni finali dei lavori e delle forniture sono fatte da agenti destinati dall'amministrazione centrale cui la spesa riguarda. La collaudazione non può esser fatta dalla stessa persona che ha diretta o sorvegliata la esecuzione dei lavori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-122

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Art. 122 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo