RegolamentoCapo II

Art. 127

In vigore dal 3 giu 1924
Le entrate e le spese che si inscrivono negli stati di previsione di cui all' della legge, rappresentano le competenze dell'esercizio, cioè per le entrate ciò che si crede potranno produrre durante l'anno finanziario i diversi cespiti di entrata stabiliti da leggi e quelli eventuali che sono prevedibili e per le spese quelle che il Governo è autorizzato a fare nel corso dell'anno medesimo per provvedere ai pubblici servizi ed agli obblighi assunti dallo Stato.
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Art. 127 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo