Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 125
In vigore dal 3 giu 1924
Il conto generale del patrimonio dello Stato mette in evidenza il valore degl'immobili giusta i relativi stati di consistenza, e quello dei mobili, derrate, materiali e altri valori di proprietà dello Stato risultanti dagl' inventari, nonché l'importo dei crediti e dei debiti, all'inizio e al termine dell'esercizio finanziario, indicando, per ogni categoria di attività e di passività e nel complesso, le variazioni intervenute nell'esercizio stesso e le cause relative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-125