Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 126
In vigore dal 3 giu 1924
Col 30 giugno l'esercizio finanziario si chiude e non può essere protratto.
Tutte le operazioni per accertare entrate, e impegnare o ordinare spese, terminano col suddetto giorno e i conti relativi si chiudono colle operazioni eseguite nel giorno stesso.
Si chiudono col 30 giugno anche le operazioni relative alle riscossioni e ai pagamenti in conto dell'esercizio, salvo quanto è disposto dall' della legge per il pagamento di spese mediante somme prelevate entro il detto termine dai funzionari delegati su ordini di accreditamento e dall' per la consegna degli assegni emessi entro il termine medesimo.
Le riscossioni fatte entro il 30 giugno dagli agenti, i conti dei quali pervengono alle amministrazioni centrali nei primi giorni del mese di luglio, sono computate nell'esercizio scaduto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-126