Regolamento›Capo II
Art. 61
In vigore dal 8 nov 2001
Ciascuna amministrazione centrale o provinciale tiene in evidenza, in apposito elenco, i prezzi unitari degli oggetti e delle materie che essa sia tenuta a procurarsi per i propri servizi per mezzo di appalto....
Quest'elenco è formato e tenuto al corrente su informazioni degli uffici tecnici e delle Camere di commercio all'uopo richieste, e con la periodica consultazione delle mercuriali e dei bollettini.
L'elenco medesimo serve di norma nella formazione dei capitoli per i pubblici incanti o licitazioni e nelle trattative private....
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-61