RegolamentoCapo II

Art. 57

In vigore dal 28 nov 1948
La validità delle cauzioni personali e delle fidejussioni deve essere riconosciuta e dichiarata dal pubblico ufficiale che l'accetta per conto dell'Amministrazione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-57

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Art. 57 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo