RegolamentoCapo II

Art. 52

In vigore dal 3 giu 1924
Nei contratti per l'esecuzione di opere, si può stipulare la cessione, agli appaltatori, dei materiali derivanti dalla demolizione, riparazione, trasformazione o sostituzione di fabbriche, di macchine o di altri oggetti mobili, quando non possa presumersi più vantaggiosa la vendita mediante incanto o licitazione. Il prezzo dei materiali ceduti agli appaltatori viene computato nella preventiva estimazione delle opere, rimanendo perciò fissata in una somma proporzionalmente minore la spesa inscritta in bilancio. In caso diverso, il prezzo dei detti materiali viene computato nel pagamento finale all'appaltatore, commutandosi il relativo titolo di spesa in quietanza di entrata a favore del tesoro. Quando per l'importanza del contratto debba sentirsi il parere del consiglio di Stato, si espongono nella relazione i motivi che consigliarono la cessione dei materiali od altri oggetti mobili all'appaltatore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-52

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