RegolamentoCapo II

Art. 49

In vigore dal 3 giu 1924
Nei contratti non si può convenire esenzione da qualsiasi specie di imposte o tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-49

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Art. 49 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo