RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 44

In vigore dal 3 giu 1924
I contratti stipulati con precedente data si considerano parti integranti dei contratti successivi, per gli effetti delle disposizioni contenute negli della legge e 39 e 42 del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-44

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Art. 44 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo