Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 42
In vigore dal 3 giu 1924
Per determinare l'importo dei contratti continuativi, all'effetto di stabilire se sia necessario il preventivo avviso del consiglio di Stato e la registrazione preventiva della Corte dei conti ai sensi degli della legge, si deve tenere per base la cifra complessiva che risulta da tutte le annualità alle quali si estende il contratto.
I progetti dei contratti che si comunicano al consiglio di Stato devono essere corredati dei capitoli d'oneri e contenere la precisa descrizione dei lavori, opere e forniture da eseguirsi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-42