RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 38

In vigore dal 3 giu 1924
I casi nei quali, a norma dell' della legge si può procedere a licitazione privata sono i seguenti: 1° Per le forniture d'ogni genere, per i trasporti o per i lavori, quando un'evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degli incanti, e per le provviste occorrenti all'esercito, all'armata o all'aeronautica militare, quando sieno urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato; 2° Per le provviste di materie e derrate che per la loro natura, o per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dà produttori; 3° Per i prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dè quali deve commettersi ad artefici o ditte specializzate; 4º Per dare in affitto ad uso di abitazione locali e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto; 5º Quando sia andato deserto l'incanto o non siasi raggiunto dalle offerte il limite fissato, salvo che l'amministrazione non ritenga di dovere stipulare il contratto a trattativa privata; 6° Quando trattisi di contratti che durano più anni e in virtù dei quali il fornitore debba sempre tenere a disposizione dell'amministrazione una determinata quantità della materia da somministrare, ovvero debba avere i mezzi necessari per una data fabbricazione. La ragione che in ogni singolo caso giustifica il ricorso alla licitazione privata, deve essere esposta e dimostrata al consiglio di Stato nei casi in cui occorra il suo preventivo avviso e va indicata nel decreto di approvazione del contratto. --------------- Quando nel presente regolamento si adopera la locuzione «legge» senz'altra specificazione, si intende richiamare il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 38 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo