RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 39

In vigore dal 7 giu 2001
Si può inoltre ricorrere alla licitazione privata, concorrendovi particolari ragioni, che devono sempre essere indicate nel decreto di approvazione del contratto e dimostrate al consiglio di Stato, nel caso che occorra il suo preventivo avviso: 1º Quando si tratti di spesa che non superi le lire 75,000 ovvero di spesa che non superi annualmente lire 15,000 e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassino tali limiti; 2ºNUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 189; 3º Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 5000 e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e semprechè non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, eccedano i limiti qui determinati; 4º Per l'acquisto e la macinazione di cereali, per l'acquisto dei viveri, del foraggio, della paglia e del combustibile e per il trasporto dei generi suddetti occorrenti per l'esercito; 5° Per l'acquisto di cavalli di rimonta; 6° Per le confezioni e riparazioni di corredo militare; 7° Per coltivazioni, o fabbricazioni, o forniture a titolo di sperimento; 8° Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando sieno commesse a stabilimenti di opere pie, per lavori da darsi ai detti detenuti.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino al 30 giugno 1947 sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti [...] dagli articoli 39, 115, 284 e 299, del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-39

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Art. 39 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo